Previdenza: versamento delle prestazioni

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Versamento delle prestazioni

Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima che l'assicurato raggiunga l'età ordinaria di pensionamento AVS (65 anni per gli uomini, 64 per le donne) e al più tardi 5 anni dopo.

Il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è possibile se il titolare:

  • desidera riscattare anni d'assicurazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro
  • percepisce una rendita d'invalidità intera dell'AI e il rischio d'invalidità non è assicurato
  • cambia attività lucrativa indipendente
  • desidera avviare un'attività lucrativa indipendente
  • lascia la Svizzera in modo definitivo
  • intende acquistare un'abitazione a uso proprio o rimborsare un prestito ipotecario

Il versamento del capitale è sottoposto ad un tasso ridotto e separatamente dagli altri redditi.

Confronto 3o pilastro

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Tutte le informazioni sul 3° pilastro

Il principio dei 3 pilastri

Fonte parziale : Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)