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Legge sul contratto d'assicurazione (LCA): la revisione e i cambiamenti in vigore dal 2022

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la Legge sul contratto d'assicurazione riveduta. Quali modifiche e vantaggi per gli assicurati comporta questa revisione? bonus.ch fa il punto della situazione e passa in rassegna le principali novità nelle disposizioni della LCA.

Legge sul contratto d'assicurazione (LCA): la revisione e i cambiamenti in vigore dal 2022La LCA è una legge federale che regola le relazioni tra assicurazioni e clienti. Divenuta in parte obsoleta dopo molto tempo dalla sua creazione, oltre un secolo fa, finalmente questa legge è stata riadattata e aggiornata! Il Consiglio federale ha infatti deciso, già nel mese di novembre del 2020, di effettuare una revisione di questa legge sul contratto di assicurazione, al fine di consolidare i diritti degli assicurati e adattare la normativa al contesto attuale. Davvero una buona notizia!

Ecco i principali cambiamenti, a seguito della revisione, in vigore dal 1° gennaio 2022:

Diritto di revoca di 14 giorni per gli assicurati

Chi stipula un nuovo contratto può beneficiare di un periodo di 14 giorni per annullarlo, senza impegno.

Un esempio: se stipulo una nuova assicurazione auto, avrò diritto a un periodo di riflessione di 14 giorni per recedere dal contratto.

Diritto di recesso dopo 3 anni per i contratti di lunga durata

D'ora in poi, gli assicurati possono rescindere un contratto di lunga durata alla fine del terzo anno contrattuale, una revisione applicabile anche ai contratti già in corso. Se, ad esempio, avete stipulato un'assicurazione RC-mobilia domestica dalla durata contrattuale di 5 anni, vi è possibile rescindere il contratto già dopo 3 anni. Fa eccezione a questa disposizione l'assicurazione vita.

Questo diritto di recesso si applica ad entrambe le parti contrattuali. È dunque ugualmente valido per l'assicuratore.

Rinuncia al diritto di disdetta da parte dell'assicuratore malattia

A partire dal 1° gennaio 2022, le assicurazioni malattia non hanno più il diritto di disdire un contratto a seguito di un sinistro che ha dato luogo al versamento di prestazioni. Da adesso, questo è un diritto che detengono esclusivamente gli assicurati, non più gli assicuratori.

Prolungamento del termine di prescrizione da due a cinque anni

Il termine per far valere il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione è prolungato a 5 anni dopo il sinistro.

Disdetta del contratto in forma elettronica

Oltre al formato cartaceo (manoscritto), è da ora possibile disdire il contratto in forma digitale, cioè tramite posta elettronica.

La revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) va a vantaggio degli assicurati, in particolare consentendo una disdetta più semplice e flessibile. È l'occasione giusta per rivedere le proprie polizze assicurative, confrontare e risparmiare!

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