9/17/2013 9:38:14 AM   /   bonus.ch - News   /   Assicurazione

Assicurazione malattia in Svizzera: un obbligo legale per tutti i cittadini residenti?

Chiunque risieda in Svizzera ha l'obbligo di assicurarsi presso un'assicurazione malattia in conformità con le disposizioni legali elvetiche. Ma esistono deroghe a quest'obbligo? Quali sono le eccezioni?

Assicurazione malattia in Svizzera: un obbligo legale per tutti i cittadini residenti?Cittadini svizzeri, stranieri, richiedenti d'asilo: chiunque abbia stabilito la propria residenza in Svizzera deve obbligatoriamente assicurarsi presso una cassa malati. È la legge che vige nel nostro paese. Gli stranieri con permesso di soggiorno valido almeno tre mesi e coloro che si recano in Svizzera per lavoro per una durata inferiore ai tre mesi sono, in linea generale, anch'essi soggetti all'obbligo di stipulare una polizza presso una cassa malati, a meno di poter dimostrare di avere un'assicurazione equivalente. Infine, i genitori di tutti i bambini nati in Svizzera e residenti sul territorio hanno l'obbligo di assicurarli entro tre mesi dalla nascita.

Se siete arrivati in Svizzera con l'intenzione di stabilirvi nel nostro paese ma non avete ancora ottenuto un permesso di soggiorno, dovete comunque stipulare al più presto una polizza presso una compagnia di assicurazione malattia. Potete scegliere subito quella che fa per voi con il nostro comparatore di casse malati! È una tappa da non trascurare: il rischio, infatti, a permesso ottenuto, è quello di dover pagare i premi per il periodo già trascorso, per di più senza copertura per eventuali spese mediche relative a tale periodo.

La legge svizzera prevede un certo numero di eccezioni all'obbligo di assicurarsi, illustrate dall'ordinanza sull'assicurazione malattia. Alcuni esempi di esonero, accordabile su richiesta, riguardano individui che risiedono temporaneamente nel paese nell'ambito di una formazione o di un corso di perfezionamento (studenti, allievi o chi effettua uno stage), oppure insegnanti o persone in missione temporanea di ricerca. Ma non vi è mai esonero senza espressa richiesta alle autorità! La domanda di esonero deve dimostrare in modo inequivocabile che l'interessato dispone di una copertura equivalente a quella del nostro paese e che rimborsi tutte le eventuali prestazioni sul territorio svizzero.

Dimenticanze o, peggio, omissioni in questo campo non sono dunque ammissibili. Siete convinti di poter essere esonerati? Il sito web dell'UFSP vi informa sull'istituzione competente nel vostro caso. Contattatela immediatamente. In mancanza di questa informazione, rivolgetevi al vostro comune di domicilio.

Infine, nemmeno un reddito insufficiente costituisce una ragione valida per non stipulare una polizza di assicurazione malattia. Ma chi non ha mezzi sufficienti per pagare il premio ha diritto a sussidi da parte dello stato. Alcuni cantoni, basandosi sui documenti fiscali, comunicano direttamente tale diritto all'assicurato interessato. Se non vi è stato comunicato nulla ma ritenete vi spetti un sussidio, non esitate: informatevi presso il comune di domicilio!

Confrontate ora i premi delle assicurazioni malattia!

Fonte: bonus.ch, Patrick Ducret

Spendete meno per i premi dell'assicurazione malattia

Confrontare è semplice e gratuito!

Confrontate subito
Pubblicità

Assicurazione malattia

Confrontate gratuitamente i vostri premi d'assicurazione malattia e risparmiate! Confronto dei premi dell'assicurazione malattia

Confrontate!