L’assicurazione malattia è obbligatoria in Svizzera. Si tratta di un obbligo previsto per legge, valido in linea di principio per tutti coloro che hanno il proprio domicilio in Svizzera, che siano cittadini elvetici, stranieri con permesso di soggiorno o persino richiedenti asilo politico. Sono soggetti all’obbligo gli stranieri con permesso di dimora valido almeno tre mesi, ma anche gli stranieri che soggiornano in Svizzera per lavoro per un periodo di meno di tre mesi, se non dispongono di una copertura equivalente a quella che avrebbero con una cassa malati svizzera. Inoltre, tutti i bambini devono essere assicurati entro tre mesi dalla nascita.
Se siete appena arrivati in Svizzera e intendete stabilirvi nel nostro paese, non aspettate di aver ricevuto un permesso di soggiorno: occorre affiliarsi entro tre mesi dall’arrivo a una cassa malati (confrontate qui le casse malati!). Se tardate ad assicurarvi, non soltanto rischiate di dover pagare i premi retroattivamente per il periodo precedente l’adesione a una cassa, ma eventuali spese sanitarie relative a questo periodo non saranno rimborsate.
Alcuni casi, previsti dall’ordinanza sull’assicurazione malattia, fanno eccezione all’obbligo della copertura assicurativa vigente in Svizzera. Ad esempio, sono esonerate su richiesta le persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento (studenti, scolari, stagisti), così come anche alcune categorie di professori e ricercatori in missione temporanea di insegnamento o ricerca. Ma attenzione! Di qualsiasi tipo di esonero si tratti, occorre fare una richiesta esplicita presso le autorità, e dimostrare con la documentazione del caso che la persona che richiede l’esonero ha una copertura equivalente a quella svizzera che rimborsa le cure nel nostro paese.
È sempre un errore decidere autonomamente di non stipulare una polizza presso una cassa malati. Se ritenete di far parte delle eccezioni previste per legge, consultate il sito web dell’UFSP per conoscere l’indirizzo dell’istituzione competente nel vostro caso, e rivolgetevi a tale istituzione, oppure contattate il vostro comune di domicilio per avere tutte le informazioni del caso.
Infine, anche se non avete mezzi finanziari sufficienti per pagare il premio dell’assicurazione malattia, ciò non vi dà diritto a rinunciare di vostra iniziativa all’affiliazione a una cassa malati. In un caso come questo potreste invece avere diritto a sussidi da parte dello stato. Alcuni cantoni avvisano direttamente gli assicurati di questa possibilità, basandosi sull’esame delle dichiarazioni dei redditi. Ma se non avete avuto alcuna comunicazione in merito e pensate di avere diritto a un sussidio, informatevi presso le autorità del vostro comune di domicilio!
Fonte: bonus.ch, Patrick Ducret