Chi deve assicurarsi? Tutto sull'assicurazione malattia

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Ogni persona domiciliata in Svizzera :

Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Se il termine di tre mesi è rispettato, l'assicurazione inizia allora dal giorno dell'acquisizione del domicilio o della nascita. Trascorso tale termine di tre mesi, e qualora il ritardo non sia giustificabile, la persona assicurata è coperta unicamente a partire dal momento in cui s'affilia, e deve pagare un supplemento di premio.

Gli stranieri :

Gli stranieri sono soggetti all'obbligo d'assicurarsi qualora possiedano un permesso di dimora valevole almeno tre mesi o qualora possiedano un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente valevole meno di tre mesi, se nonbeneficiano di una copertura assicurativa estera equivalente (tuttavia esistono delle eccezioni, per esempio per i funzionari internazionali e diplomatici i quali possono richiedere d'affiliarsi all'assicurazione svizzera).
Gli stranieri che sono obbligatoriamente assicurati in maniera equivalente in virtù del diritto estero possono richiedere d'essere esentati dall'affiliazione in Svizzera.

I frontalieri :

I frontalieri che lavorano in Svizzera devono essere assicurati in Svizzera, ma possono ugualmente rivendicare un diritto d'opzione per essere coperti nel loro paese di residenza. In caso di trattamento ospedaliero, sono assimilati agli assicurati residenti in un altro cantone (articolo 37 OAMal).

I richiedenti d'asilo :

I richiedenti d'asilo, le persone cui é stata concessa la protezione provvisoria giusta l'articolo 66 della legge sull'asilo, nonché le persone per le quali è stata decisa l'ammissione conformemente all'articolo 14a della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) soggiacciono all'obbligo d'assicurarsi.

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