Previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)
La previdenza individuale, iscritta nella Costituzione federale dal 1972 costituisce uno degli elementi del sistema dei tre pilastri nel quadro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In virtù di questo sistema la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, è invitata a incoraggiare la previdenza individuale, tra l'altro con misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà.
Vi sono due tipi di previdenza individuale:
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la previdenza individuale libera. E costituita dai risparmi privati: contanti ("bas de laine"), libretti di risparmio, assicurazioni vita, investimenti ecc. La persona può disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme risparmiate. Non vi sono deduzioni fiscali
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la previdenza individuale vincolata. Rappresenta la forma di previdenza che, conformemente alla Costituzione, è incoraggiata mediante misure fiscali e una politica che faciliti l'accesso alla proprietà
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Il pilastro 3a è oggetto dell'ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), in vigore dal 1° gennaio 1986